Collegato lavoro: interessanti novità anche in materia di pubblico impiego

Commenta |70 Letture26 novembre 2010

 

La Legge 4 novembre 2010, n. 183 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2010 dopo diverse vicissitudini legate alla “estrema eterogeneità, complessità e problematicità di alcune disposizioni, con specifico riguardo agli articoli 31 e 20, che disciplinano temi, attinenti alla tutela del lavoro, di indubbia delicatezza sul piano sociale“.

Queste, difatti, erano le considerazioni del Presidente della Repubblica che già a marzo decideva di rinviare il testo alle Camere chiedendo ulteriori approfondimenti “affinché gli apprezzabili intenti riformatori che traspaiono dal provvedimento possano realizzarsi nel quadro di precise garanzie e di un più chiaro e definito equilibrio tra legislazione, contrattazione collettiva e contratto individuale“.

Ora il Collegato lavoro è realtà e produce i suoi effetti apportando rilevanti modifiche e novità anche (e soprattutto) in materia di pubblico impiego; vediamo quali.


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Ricostruzione del servizio dei DSGA: brusco stop dalla Cassazione

Commenta |353 Letture10 aprile 2010

 

Nonostante le innumerevoli pronunce (riportate anche su questo sito) delle Corti di merito, la battaglia dei DSGA ha subito un brusco stop a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che di seguito si riporta.

Il principio di diritto cui, dunque, dovrà farsi riferimento è il seguente: “L’articolo 142 lettera f) punto 8 del CCNL 24 luglio 2003 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, il quale richiama l’articolo 66 comma 6 del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama l’articolo 4 del DPR 23 agosto 1988 numero 299, non trova applicazione nel primo inquadramento nel profilo professionale di direttore SGA, istituito dall’articolo 34 del CCNL comparto scuola 26 maggio 1999. Per tale inquadramento valgono invece le regole fissate dall’articolo 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000/2001 del personale del comparto scuola 9 marzo 2001 e dall’articolo 87 del citato CCNL 24 luglio 2003″.


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I limiti della legge interpretativa

Commenta |28 Letture7 gennaio 2009

 

Interessentissima pronucnia dal CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE il quale, con sentenza 15 dicembre 2008 n. 1050, ha negato all’art. 6, comma 1 bis, del D.L. n. 263/2006 convertito, con modificazioni nella legge 6/12/2006, n. 290, carattere interpretativo della legge 24 febbraio 1992, n. 225, atteso che la stessa norma non introduce disposizioni nuove e contrastanti con le precedenti

Di fondamentale interesse e quanto si legge nella parte motiva: ”I caratteri della legge interpretativa sussistono quando, rimanendo immutato il tenore testuale della disposizione interpretata, se ne chiarisca o precisi il significato o si privilegi, rendendola vincolante, una tra le tante interpretazioni possibili, essendo sufficiente che la scelta ermeneutica imposta dalla legge rientri fra le varianti compatibili con il tenore letterale del testo interpretato, stabilendo un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore

 

Titoli esecutivi: legittima la moratoria di 120 gg. in favore della p.a.

Commenta |1.645 Letture5 novembre 2008

 

Con una decisione invero deludente, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto legittima la norma nazionale che concede alla pubblica amministrazione il termine di 120 gg., successivo alla notifica del titolo in forma esecutiva, per l’adempimento dell’obbligazione ivi contenuta.

Come noto, entro quel termine non è possibile per il cittadino intraprendere alcun atto esecutivo a difesa del proprio credito (art. 14 decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall’art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, Governo D’Alema).

Si tratta di una disposizione estremamente penalizzante per il cittadino il quale, non solo deve sopportare l’insostenibile durata del processo di cognizione per il riconscimento del proprio dirito ma, anche successivamente al riconoscimento della fondatezza della pretesa, si vede precluso, per ulteriori 4 mesi, la possibilità di agire in executiviis nei confronti dell’amministrazione; il tutto senza che vi sia, per quanto consta, una effettiva accelerazione dei tempi di pagamento, comunque affidati alla necessità del procedimento di esecuzione forzata.

Nel merito la Corte Europea ha ritenuto l’insussistenza di una contrasto della normativa nazionale con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali la quale “deve essere interpretata nel senso che non osta ad una disposizione nazionale come l’art. 14 decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall’art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in forza della quale il creditore, munito di titolo esecutivo relativo ad un pagamento non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti della suddetta amministrazione prima del decorrere del termine di 120 giorni dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo esecutivo“.

Segue il testo integrale:


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Announcement: ATA ex EE.LL.: Si riapre la questione?

Commenta |278 Letture31 ottobre 2008

 

Una recente ordinanza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della Legge n. 266/2005, per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 5 della Convenzione Europea dei Diritto dell’Uomo.

In particolare, ha ritenuto la Suprema Corte, che la parità delle parti innanzi al giudice (enunciata dalle anzidette norme) implica la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell’amministrazione della Giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione di una controversia o di una determinata categorie di controversie.

Pertanto la Corte Costituzionale dovrà nuovamente pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma in questione, sotto il diverso profilo su richiamato, e qualora pronunciasse l’illegittimità costituzionale della c.d. “norma di interpretazione autentica”, contenuta nella Legge FInanziaria 2006, si riaprirebbero le speranze per tutti gli ATA ex EE.LL. di vedersi riconosciuti i diritti invocati in giudizio.