Giunta (quasi) al termine l’odissea di alcuni neo dirigenti scolastici
11 marzo 2008 
Nell’agosto 2007, il TAR Puglia ha emesso tre ordinanze cautelari con le quali ordinava l’ammissione con riserva alla prova orale di sei candidati non utilmente collocati nella graduatoria per il concorso per Dirigenti scolastici.
In buona sostanza questi avevano lamentato come illegittima la loro esclusione conseguente alla formazione di tre distinte graduatoria formulate sulla scorta dei diversi settori formativi (non prevista espressamente dal bando di concorso) .
L’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, in conseguenza delle ordinanze suddette ebbe a “congelare” gli ultimi sei posti della graduatoria sino alla decisione di merito del giudice amministrativo, di fatto negando a questi ultimi il diritto a sottoscrivere il contratto dirigenziale.
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La
Oggi il Tribunale di Trani, ad ulteriore consolidamento di un orientamento già formatosi presso quella Corte, ha accolto il ricorso proposto da due lavoratori patrocinati da questo Studio, inquadrati nel profilo del personale DSGA della scuola, affermando il loro diritto ad ottenere l’integrale riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica, al 31.08.2000, sulla scorta del trattamento più favorevole previsto dall’art. 66 comma 6 del CCNL 04.08.1995.
Chiunque sia titolare di trattamento pensionistico (anche di reversibilità), con contribuzione versata in agricoltura, ha diritto alla riliquidazione della suddetta prestazione.
..l’annullamento della sanzione non è nè automatico, nè tanto meno scontato.
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