Supplenza conferita su posto vacante su organico di diritto ? il termine è il 31 agosto

Commenta |214 Letture5 luglio 2011

 

La Corte di Appello di Firenze, confermando un orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di merito ha confermato che il contratto di supplenza conferito al lavoratore della scuola su posto vacante “in organico di diritto” deve avere termine al 31 agosto anziché al 30 giugno.

E’ possibile reperire il testo della decisione al seguente indirizzo: http://www.dirittoscolastico.it/_contratti_sino_al_31_agosto.html

Nello stesso senso, in questi giorni si pure il Tribunale di Firenze (6.4.11), la Corte di Appello di Firenze (16.6.11), il Tribunale di Bari in sede di reclamo,  in composizione Collegiale (29.6.2011) , nonchè lo stesso Tribunale di Bari, Dott. Minervini, con ordinanza del 21 giugno 2011.

 

Vertenza ATA ex EE.LL.: clamorose novità da Strasburgo !

Commenta |1.394 Letture22 giugno 2011

 

In data 7 giugno (con sentenza in corso di pubblicazione) la Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (CEDU) ha condannato l’Italia dichiarando che, nella vicenda in oggetto, essa ha violato l’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.

Di seguito le massime estrapolate dalla clamorosa sentenza che non mancherà di avere effetti sul contenzioso in corso e su quello già estintosi per l’impossibilità di adire utilmente i diversi gradi della Giurisdizione.

Seguiranno approfondimenti e suggerimenti per chiunque sia ancora interessato a coltivare il contenzioso per il ristoro dei danni patiti a seguito di tale illegittimo comportamento dello Stato italiano.

 

Scuola: il punteggio maturato in graduatoria vale anche in caso di trasferimento

Commenta |122 Letture21 febbraio 2011

 

Compulsata dal TAR per il Lazio, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, nella parte in cui prevede che, “in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che chiedono il trasferimento in una diversa provincia rispetto a quella in cui risultano iscritti, sono collocati in coda alla relativa graduatoria senza, dunque, il riconoscimento del punteggio e della posizione occupata in quella della provincia di originaria iscrizione“.


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Collegato lavoro, prorogato il termine sino al 31 dicembre 2011

Commenti disabilitati |2.870 Letture16 febbraio 2011

 

Per tutto quest’anno non si applicherà la norma del famigerato collegato sul lavoro che fissava al 23 gennaio i nuovi termini per l’impugnazione dei licenziamenti. Finalmente si riesce a salvaguardare in questa legislatura una norma che tutela chi lavora, anziché tagliare quelle che esistono, e questo è certamente un fatto assai positivo. Così Achille Passoni, senatore del Partito Democratico e membro della Commissione lavoro di Palazzo Madama.

Il 15 febbraio 2011, difatti, con il testo depositato in Senato, è stata confermata nel maxiemendamento al decreto Milleproroghe, la norma che prevede la possibilita’ di impugnare i licenziamenti sino al 31 dicembre 2011, norma che interessa soprattutto i lavoratori precari.
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I ricorsi per la scuola – SCADENZA DEL 23 GENNAIO

Commenta |379 Letture15 gennaio 2011

 

Ricordiamo a tutti i docenti e gli ATA, precari od in ruolo, interessati a proporre ricorso contro il MIUR per le vertenze attualmente in corso,  che il giorno  23 gennaio 2011, scade il termine per proporre l’impugnativa stragiudiziale di cui all’art. 32 del c.d. “Collegato Lavoro”; si tratta di una semplice lettera con la quale il lavoratore manifesta al proprio datore di lavoro la volontà di contestare il termine dei contratti dal medesimo sottoscritto e di volersi avvalere di tutti i diritti connessi a tale illegittimità

Deve segnalarsi che TUTTI coloro i quali non avranno provveduto ad inviare la predetta impugnativa entro il 23 gennaio vedranno definitivamente decaduto il loro diritto a contestare il termine dei contratticon il Ministero.

Si invita pertanto chiunque a valutare seriamente l’opportunità di provvedere a tale contestazione al fine di non precludersi la possibilità a reclamare, nei successivi 270 giorni, il riconoscimento dei diritti eventualmente maturati, eventualmente richiedendo l’assistenza del proprio Sindacato di riferimento.

Si allega fac simile della lettera di impugnativa
(la presente lettera ha valore meramente esemplificativo e non sostituisce l’esame della propria posizione giuridica da parte di professionisti qualificati in tal senso)


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