E’ noto che nel caso di passaggio dalla scuola elementare alla scuola secondaria, dato che si tratta di due diversi ordini di scuola, si procede alla valutazione ed al riconoscimento del servizio di ruolo e non di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera in base alle seguenti modalità:
- al momento del passaggio di ruolo: viene applicata la temporizzazione, di cui al d.P.R. n. 399/1988, art. 4, co. 8/9;
- all’atto della conferma in ruolo: vengono riconosciuti, tramite la ricostruzione di carriera, i servizi di ruolo e/o non di ruolo prestati nella posizione di provenienza, secondo quanto disposto dall’art. 8 del D.P.R. 417/74 (4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici e 1/3 ai soli fini economici), fermo restando, in ogni caso, il diritto al trattamento più favorevole.

Accade tuttavia chea molti docenti transitati dalla scuola elementare alla scuola secondaria venga stato applicato esclusivamente il meccanismo della temporizzazione (anche quando palesemente meno favorevole), con la conseguenza che essi hanno subito una decurtazione della loro anzianità giuridica (con conseguenze sulla posizione stipendiale), e non hanno potuto conseguire una ricostruzione di carriera corrispondente agli anni di servizio effettivamente prestati.

In questo caso è opportuno adire il Giudice del Lavoro per ottenere una sentenza che ordini alla amministrazione scolastica la rideterminazione dell’anzianità acquisita, calcolata sulla scorta dei parametri indicati dall’art. 8 del D.P.R. 417/74, anzichè sul metodo della c.d. temporizzazione.

La vertenza è vivamente consigliata a tutti quei docenti ai quali è stata decurtata una frazione di anzianità tale da impedire la progressione nella fascia di anzianità superiore (ed i relativi aumenti stipendiali), secondo quanto stabilito nel vigente CCNL, riassunti nella seguente tabella:

Fascia di anzianità Che si matura e spetta
da anni 0 ad anni 2 da anni 0 e fino ad anni 2, mesi 11 e giorni 29
da anni 3 ad anni 8 dopo anni 3 e fino ad anni 8, mesi 11 e giorni 29
da anni 9 ad anni 14 dopo anni 9 e fino ad anni 14, mesi 11 e giorni 29
da anni 15 ad anni 20 dopo anni 15 e fino ad anni 20, mesi 11 e giorni 29
da anni 21 ad anni 27 dopo anni 21 e fino ad anni 21, mesi 11 e giorni 29
da anni 28 ad anni 34 dopo anni 28 e fino ad anni 34, mesi 11 e giorni 29
da anni 35 dopo anni 35
E’ evidente che il danno subito non è soltanto proporzionato al numero di anni illegittimamente decurtati, poichè anche un solo anno in meno potrebbe impedire la progressione nella fascia di anzianità superiore, con tutte le conseguenze sulla carriera e sullo stipendio del docente
Tutti i docenti transitati dal ruolo della scuola elementare a quello della scuola secondaria, possono contattare lo studio legale per valutare l’opportunità di proporre un ricorso giudiziale finalizzato al legittimo riconoscimento dell’anzianità maturata

Documentazione necessaria per iniziare il ricorso

- Decreto di ricongiunzione
- Contratto individuale di lavoro
- Decreto/i di inquadramento