Docenti: maternità retribuita al 100%
I docenti con contratto a tempo determinato, durante il periodo di astensione dal lavoro dovuto a gravidanza ed allattamento hanno diritto a percepire il 100% della retribuzione a loro spettante.
Accade spesso che tuttavia il dirigente scolastico della scuola di appartenenza attribuisca alla docente una indennità pari all’80% delle voci stipendiali (e cioè stipendio, indennità integrativa speciale e retribuzione professionale docenti), in tal guisa decurtando, illegittimamente, del 20% la retribuzione.
Infatti, erroneamente viene applicato l’art. 22, comma 2, del D.Lgs 151/2001, che prevede che per tale periodo di astensione la lavoratrice ha diritto ad una Indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione, senza considerare che tale disposizione è espressamente derogata in melius dall’art 11, comma 3 del CCNL del comparto scuola del 15/02/2001 il quale prevede che:
“nel periodo di astensione obbligatoria ai sensi degli artt. 4 e 5 della L 1204/1971, allo lavoratrice o al lavoratore, spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti”.
Pertanto, le lavoratrici alle quali è stata decurtata una frazione dello stipendio possono rivolgersi allo studio legale per far valere il loro diritto a percepire gli arretrati retributivi maturati e non corrisposti, così come stabilito dalla contrattazione collettiva di comparto.
Documentazione necessaria per avviare il ricorso
- Contratto di lavoro a tempo determinato
- Buste paga del periodo di congedo
- Certificato di servizio
