L’indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall’Inps che può essere erogato alle persone che si trovano nelle seguenti condizioni:

- La totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche;
- Non possono compiere gli atti quotidiani della vita, non deambulanti, che hanno bisogno di assistenza continuativa.
- Non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese;
- Sono cittadini italiani con residenza in Italia (*).

Inoltre la recente sentenza numero 1268 del 2005, la Corte di Cassazione ha ulteriormente disposto che “l’indennità di accompagnamento, prevista quale misura assistenziale diretta anche a sostenere il nucleo familiare, va riconosciuta a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti”.

Non sono previsti limiti di età: l’indennità è prevista al solo titolo della minorazione, cioè senza considerare l’eta dell’invalido
Non sono previsti limiti di reddito: l’indennità è prevista al solo titolo della minorazione, cioè senza considerare il reddito eventualmente posseduto dall’invalido e senza riferimento all’età di questi.

Spetta anche ai minori di diciotto anni e agli ultrasessantacinquenni.
Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il diritto all’indennità di accompagnamento è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età (art. 6 dei decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509).

L’indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali.
L’indennità è invece cumulabile con quelle eventualmente spettanti per altre minorazioni civili.

La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l’essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, attraverso un’autocertificazione sul modello prestampato ICRIC01, inviato dall’Inps al domicilio. Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al modulo un’ulteriore autocertificazione attestante il nome e l’indirizzo della struttura di ricovero e l’ammontare della retta pagata.

L’indennità di accompagnamento spetta anche:

  • ai ciechi assoluti. Per queste persone l’importo è maggiorato
  • alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all’ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999)
  • ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l’aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione numero 1377 del 2003)
  • alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down
  • alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette “crisi di assenza”

L’indennità, invece, non spetta se l’assistenza non ha carattere continuo ma è finalizzata ad una emergenza temporanea.

Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l’indennità è necessario presentare una domanda alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della Asl di residenza allegando il certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione, il Codice fiscale, il certificato del medico curante, che deve riportare la nota “Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita“.

Cause di esclusione o di sospensione:
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:
a) siano ricoverati gratuitamente in istituto;
b) percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Il ricovero gratuito
Per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico.
L’indennità di accompagnamento non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungodegenza o riabilitativi.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER RICORSO GIUDIZIARIO

Verbale di visita medica;
Documentazione medica;
Dichiarazione in autocertificazione attestante il mancato ricovero in case di cura con retta a carico dello Stato;
Copia di un documento di riconoscimento (e codice fiscale).

(*) Hanno diritto all’assegno mensile, in presenza dei suddetti altri requisiti, anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione.
Possono aver diritto a pensione anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (art. 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e art. 41 del decreto legìslativo 25 luglio 1998, n. 286). Per l’applicazione di questa disposizione (e delle altre contenute nella legge e nel decreto menzionati) è stato emanato il regolamento di attuazione approvato con d.RR. 31 agosto 1999, n. 394.