L’assegno mensile per invalidità parziale
L’assegno mensile per invalidità parziale è un sostegno erogato dall’Inps dedicato alle persone con invalidità civile parziale che non hanno potuto versare i contributi sufficienti per richiedere l’assegno ordinario di invalidità. L’assegno si trasforma in assegno sociale, mantenendo le stesse condizioni limitanti, al compimento dei 65 anni.
- Hanno diritto all’assegno mensile per invalidità parziale le persone:
- 1. Riconosciute invalide dalla Commissione Medica della Asl con una percentuale di invalidità superiore al 74%;
- 2. Con un reddito annuale inferiore a € 4.171,44 per l’anno 2007;
- 3. Iscritte nelle liste speciali del collocamento;
- 4. Cittadini e residenti in Italia (*).
Lo stato di incollocamento al lavoro
L’invalido civile parziale per poter conseguire l’assegno mensile deve dimostrare di essere “incollocato al lavoro”, cioè di non essere disoccupato per aver rifiutato un posto di lavoro al quale sia stato chiamato in base alle disposizioni sul collocamento obbligatorio.
Il requisito di “incollocato al lavoro” è comprovato con il certificato di iscrizione nelle liste di collocamento, documento che può essere rilasciato solo dopo il riconoscimento dell’invalidità civile.
Per il periodo successivo alla notifica del verbale di riconoscimento dell’invalidità è necessario presentare il certificato di iscrizione nelle liste di collocamento, la cui mancanza si traduce in un difetto dei requisito previsto dalla legge per il diritto all’assegno mensile.
L’iscrizione alle liste speciali di collocamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, tramite un’autocertificazione sul modello prestampato ICINC01, che è inviato dall’Inps a domicilio. Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. L’iscrizione al collocamento non è richiesta a coloro che svolgono un’attività autonoma, a chi sia stato dichiarato non in grado di lavorare dalla Commissione Medica ed ai giovani che frequentano un regolare corso di studi.
L’importo dell’assegno mensile per invalidità parziale, stabilito annualmente con la legge finanziaria, ammonta per il 2005 a 233,87 euro mensili per 13 mensilità. L’assegno di assistenza è incompatibile con le pensioni o le rendite di invalidità erogate dall’Inps.
Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l’assegno è necessario presentare una domanda alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della Asl di residenza allegando il certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione, il codice fiscale, la copia delle cartelle cliniche, il certificato medico ed i certificati di medici specialistici riconosciuti dalla Asl.
Riconosciuta l’invalidità, la Asl richiede ulteriori documenti, approva la domanda e trasmette gli atti al Comune, che liquida la pratica, e poi all’Inps che stampa il libretto ed eroga l’assegno mensile di assistenza.
ATTENZIONE
Ai sensi dell’art. 42, comma 3, del decreto Legge n. 269 del 2003, (convertito con modificazione dalla legge 326 del 2003), si potrà presentare ricorso giudiziale entro il termine di SEI MESI dalla data di ricevimento dell’attestato di visita medica rilasciato all’ invalido civile, (termine fissato a pena di decadenza).
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER RICORSO GIUDIZIARIO:
Verbale di visita medica;
Documentazione medica;
Dichiarazione in autocertificazione reddituale;
Certificato di iscrizione alle “liste protette” del collocamento;
Copia di un documento di riconoscimento (e codice fiscale)
(*) Hanno diritto all’assegno mensile, in presenza dei suddetti altri requisiti, anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione.
Possono aver diritto a pensione anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (art. 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e art. 41 del decreto legìslativo 25 luglio 1998, n. 286). Per l’applicazione di questa disposizione (e delle altre contenute nella legge e nel decreto menzionati) è stato emanato il regolamento di attuazione approvato con d.RR. 31 agosto 1999, n. 394.
