Assicurazione RC auto
Ogni veicolo a motore in circolazione deve essere assicurato con la polizza c.d. “R.C. Auto”. L’obbligo sussiste a carico di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano la
disponibilità del mezzo.
Con tale polizza è l’assicuratore che paga i danni, fisici o materiali, provocati agli altri (i cosiddetti “terzi”) dal veicolo assicurato nei limiti della somma indicata
in polizza, il massimale. Il limite minimo del massimale, fissato per legge in Euro 774.685,35 (1,5 miliardi di lire), può risultare insufficiente a coprire tutti i danni provocati: in tal caso sarà l’assicurato a dover risarcire ai terzi l’eventuale maggior danno.
La materia dell’R.C. Auto è disciplinata dalla legge 24/12/69 n. 990 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209.
Pagine:
