Quando il consumatore si rivolge ad un artigiano (idraulico, falegname, meccanico, imbianchino, tappezziere ecc.) inizia un rapporto definito “contratto d’opera” regolato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. Il rapporto con l’artigiano è basato sulla fiducia, per questo motivo la legge consente al consumatore di recedere in qualsiasi momento pagando all’artigiano il lavoro svolto fino ad allora.

Se il lavoro non procede secondo gli accordi
Quando il lavoro non procede secondo gli accordi, o procede con modalità tali da non assicurarne la buona riuscita, il consumatore, con una lettera raccomandata, potrà invitare il prestatore d’opera ad uniformare l’operato entro un termine “congruo”, intendendosi per congruo il tempo che effettivamente occorre per apportare le modifiche richieste. Trascorso inutilmente il termine indicato, il consumatore potrà recedere dal contratto con il diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Controversie sul compenso dovuto
Controversie sul compenso dovuto possono sorgere nel caso in cui manchi un preventivo oppure siano state eseguite delle prestazioni non preventivate. Per verificare la congruità della richiesta é possibile rivolgersi presso le Camere di Commercio o anche presso le associazioni di categoria dell’artigianato per avere informazioni sul costo della mano d’opera, dei materiali ed i “tempari”, cioè il numero di ore normalmente impiegato per svolgere un determinato lavoro. Se il compenso richiesto dal prestatore d’opera è sproporzionato, si può pagare una somma inferiore, lasciando all’artigiano l’onere di provare che gli sia dovuta una cifra superiore.