Il limite entro il quale è ravvisabile la figura del demansionamento dirigenziale è oggetto di frequenti spostamenti ed ondivaghi sommovimenti da parte della giurisprudenza di merito.
In questo contesto si inquadra la decisione della Suprema Corte che si è occupata di giudicare lo spostamento di un manager il quale, pur mantenendo il proprio inqadramento e livello retributivo, veniva assegnato a compiti di mera consulenza piuttosto che ai precedenti caratterizzati da grande operatività.
Ancora una volta la Suprema Corte ha affermato che l’indagine circa l’effettiva mortificazione della professionalità del lavoratore (ivi compreso quello che riveste qualifica dirigenziale) è una questio facti, insuscettibile, ove “immune da vizi e lacune logiche”, di censura di illegittimità nel giudizio di Cassazione .
Interessante anche la chiave interpretativa offerta in relazione alla quantificazione del danno derivante dal demansionamento, diversa rispetto a quella utilizzata dalla Corte di merito, di cui di seguito si riporta stralcio:
La prova della sussistenza del danno stesso è stato erroneamente considerato “in re ipsa”. Il presunto danno alla professionalità non può considerarsi un “danno evento”; vige quindi la regola secondo la quale chi allega di avere subito un danno deve provarne l’esistenza ed il nesso di causalità (…). Una volta affermato che il demansionamento sussiste e si è protratto nel tempo, rimane il problema della prova dell’esistenza di un danno risarcibile e del nesso causale

Ed ancora: “Il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente ne deriva, non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione all’integrità psico fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni (…) Il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi previsti dalla legge, vale a dire in caso di fatto-reato, di lesione per la quale la norma positiva prevede il risarcimento del danno, ed infine in caso di lesione di diritti fondamentali (è il caso di specie): Cass. SU 11.11.2008 n. 26972. Ma rimane il problema della prova dell’esistenza del danno e del nesso causale, prova che non può essere presupposta. Non è ammissibile la categoria del “danno esistenziale” (ibidem) ed il danno non patrimoniale, nella cui categoria viene ricondotto il danno biologico, deve essere derivato da una lesione di un diritto costituzionalmente riconosciuto, deve essere grave e non futile (ancora Cass. n. 26972.08). In altri termini, il giudice, in caso di accertato demansionamento, deve procedere alla liquidazione del danno sulla base di una ricostruzione in fatto della vicenda, dell’accertamento anche presuntivo in dell’esistenza di un danno risarcibile e del nesso di causalità (Cass. 26.6.2006 n. 14729)”.
In buona sostanza il principio di diritto cui la Corte di rinvio sarà obbligata ad attenersi è il seguente: “accertato un demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità richiesto dal lavoratore non può prescindere dalla dimostrazione in fatto dell’esistenza del danno e del nesso causale tra di esso e il demansionamento; va tenuto conto che trattasi di danno non patrimoniale, onde va evitata ogni duplicazione con altre voci di danno non patrimoniale che abbiano la stessa fonte causale

Cass. Sezione lavoro, sentenza n. 20980 del 30.09.2009


Potrebbe interessarti anche:

Post-Plugin Library missing