Una recente della Suprema Corte ha precisato gli oneri probatori a carico del lavoratore per l’accesso al Fondo di Garanzia nel caso in cui datore di lavoro non abbia provveduto, all’atto della cessazione del rapporto, al pagamento del t.f.r..

In particolare il lavoratore deve provare, la cessazione del rapporto di lavoro e l’inadempimento del datore di lavoro ma soprattutto lo stato di insolvenza dei questi o mercè la dimostrazione della sottoposizione del datore di lavoratore ad una delle procedure concorsuali a carattere liquidatorio, ovvero nel caso in cui non siano apllicabili le disposizioni di cui alla legge fallimentare (per difetto del requisito soggettivo, ad es.)  deve provare l’assenza totale o parziale di garanzie patrimoniali da parte del debitore.

cfr. Cass. sent. 22647/2009


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