Rivalutazione del servizio prestato in regime di precariato
Nei mesi scorsi la Corte di Giustizia Europea ha definitivamente affermato che non può esservi disparità di trattamento, giuridico ed economico, tra i lavoratori precari e quelli assunti a tempo indeterminato, neppure quando tali disparità siano contenute in leggi o disposizioni del CCNL.
Tale principio sancisce l’illegittimità di qualsiasi disparità di trattamento nella valutazione del servizio prestato dal lavoratore come “precario” ovvero come lavoratore a tempo indeterminato (ad esempio al fine del calcolo dell’azianità utile per il conseguimento degli “scatti” contrattuali).
E’ certamente possibile (nonchè utile) ricostruire la carriera di ciascun dipendente pubblico, esaminare eventuali e probabili discriminazioni in tal senso compiute e valutare la possibilità di richiedere ed ottenere giudizialmente quanto dovuto a titolo di differenze contributive (molto spesso davvero cospicue).
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11 marzo 2008 at 12:59
[...] sentenza della Corte di Giustizia Europea di cui si è già scritto qualche giorno fa, ha sollevato un controverso dibattito circa la sua effettiva portata nell’Ordinamento [...]