Una recente ordinanza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della Legge n. 266/2005, per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 5 della Convenzione Europea dei Diritto dell’Uomo.

In particolare, ha ritenuto la Suprema Corte, che la parità delle parti innanzi al giudice (enunciata dalle anzidette norme) implica la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell’amministrazione della Giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione di una controversia o di una determinata categorie di controversie.

Pertanto la Corte Costituzionale dovrà nuovamente pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma in questione, sotto il diverso profilo su richiamato, e qualora pronunciasse l’illegittimità costituzionale della c.d. “norma di interpretazione autentica”, contenuta nella Legge FInanziaria 2006, si riaprirebbero le speranze per tutti gli ATA ex EE.LL. di vedersi riconosciuti i diritti invocati in giudizio.


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