Irragionevole durata del processo: il danno è in re ipsa
In materia di indennizzo spettante al cittadino in casi di irragionevole durata del processo (legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2) “il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali“, ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.
Afferma la Suprema Corte che “può parlarsi in proposito, non di danno insito nella violazione (in re ipsa), ma di prova (del danno) di regola in re ipsa, nel senso che, provata la sussistenza della violazione, ciò comporta, nella normalità dei casi, anche la prova che essa ha prodotto conseguenze non patrimoniali a discapito della parte processuale. Ma tale consequenzialità, proprio perché normale e non necessaria o automatica, può trovare, nel singolo caso concreto, una positiva smentita qualora risultino circostanze atte a dimostrare che quel nocumento non si è verificato. D’altra parte, l’indennizzabilità del danno non patrimoniale non può essere esclusa sul rilievo dell’esiguità della posta in gioco nel processo presupposto, dacché l’ansia e il patema d’animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in cui sia esiguo il valore degli interessi dibattuti, onde tale aspetto può avere un effetto riduttivo dell’entità del risarcimento, ma non totalmente esclusivo del relativo diritto“.
Cassazione, I Sez., sentenza 9 dicembre 2008 – 7 gennaio 2009, n. 88

