La Corte di Giustizia Europea ribadisce il pieno diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato come “precario”
L’ampiezza delle motivazioni e l’estrema razionalità dei principi ribaditi, fanno sentenza della Corte di Giustizia Europea del 8 settembre 2011 (causa C-177/10) probabilmente la “pietra tombale” sulle artificiose motivazioni addotte fino ad ora dal Ministero, volte a disconoscere il diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio prestata in regime di precariato.
Nell’estremo tentativo di porre un argine agli esiti di un contenzioso ormai avviato ad una piena vittoria per i lavoratori della scuola (numerosissime sono le sentenze già intervenute dalle Corti di merito), il Legislatore nazionale, piuttosto che uniformarsi ai principi comunitari ha tentato ancora una volta di eluderli con l’emanazione del D.L. del 25.9.2009 n° 134 il quale ha novellato l’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungendo il comma 14-bis che così recita: “I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo”.
Nella Relazione illustrativa al Decreto Legge si spiega che tale intervento legislativo è dovuto alla necessità di adeguare la normativa statale a quella comunitaria (sigh !) a seguito della sentenza della C.G.E. del 13.9.07 (già citata) mentre è altresì palese come ne costituisca una palese elusione, come risulta ancora più evidente dalla nota del Direttore Generale del MIUR Prot. n° AOODGPER 15563 del 25.9.08 in cui la disparità di trattamento è spiegata in termini che possiamo definire tautologici e per nulla convincenti.
Rimandando alla lettura del testo integrale della sentenza, si riporta parte della massima:
1) La direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e l’accordo quadro che figura in allegato ad essa devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall’altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro.
2) La clausola 4 di detto accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a che i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo di un’amministrazione pubblica non vengano presi in considerazione ai fini dell’accesso di quest’ultimo, divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo, ad una promozione per via interna cui possono esclusivamente aspirare i dipendenti pubblici di ruolo, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi del punto 1 di tale clausola. Il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva.
Potrebbe interessarti anche:
- Rivalutazione del servizio prestato in regime di precariato
- Announcement: Rivalutazione del servizio prestato in regime di precariato
- Brevi note sulla sentenza della Corte di Giustizia UE riguardo alla rivalutazione del servizio prestato a tempo determinato
- Sì agli scatti di anzianità ai precari
- PRECARI STABILIZZATI !!!

