E’ questo il pricicipio di diritto enunciato dalla Suprema corte in una recente pronuncia giudicando la fattispecie di un cameriere che eseguiva prestazioni discontinue e saltuarie presso un ristorante.

Quanto al requisito della subordinazione evidenzia la Cassazione che “il detto vincolo non ha tra i suoi tratti caratteristici ed indefettibili la permanenza dell’obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro, con la conseguenza che la scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante non qualificano come autonomo il rapporto di lavoro (Cass. 10 luglio 1999 n. 7304);
che per contro sono indici di subordinazione l’assenza di rischio economico per il lavoratore, l’osservanza di un orario e l’inserimento nell’altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l’attività degli altri lavoratori (Cass. 25 febbraio 2000 n. 2171, 3 aprile 2000 n. 4036)
“.

Cass. sez. lav. sentenza n. 58 del 7 gennaio 2009