Come si accerta la lesione della “legittima”
In una recente pronuncia il Tribunale di Bari ha ripercorso l’iter giurisprudenziale in materia enucleando le varie fasi dell’accertamento giudiziale indispensabile ai fini dell’accertamento della lesio della quota di legittima.
“Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo:
a) alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione,
b)alla detrazione (dal “relictum”) dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data;
c) alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (art. 747 e 750 c.c., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.),
d) al calcolo della quota disponibile e della quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del “relictum” al netto e del valore del “donatum”
e) alla imputazione delle liberalità fatte al legìttimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.)“
Trib. Bari, sent. 3.12.2008, n° 2811
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