Una recente sentenza della Suprema Corte ha fatto chiarezza in ordine alla specifità del requisito di legittimità del licenziamento individuale del dirigente rispetto alle similari fattispecie es lege n° 604/1966.

La nozione di giustificatezza del licenziamento prevista da alcuni contratti collettivi per i dirigenti si discosta sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo da quella di giustificato motivo di cui all’art. 3 l. n. 604/66. Quanto al primo, le ragioni della discontinuità vanno ricercate nell’investimento di fiducia che il datore ha fatto nei confronti del dirigente rispetto alle mansioni affidate e agli obiettivi da raggiungere, sicché anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili “ex ante” o una importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro o un comportamento extralavorativo incidente sull’immagine aziendale a causa della posizione rivestita dal dirigente possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario e quindi giustificare il licenziamento sul piano delle disciplina contrattuale dello stesso. Sul piano oggettivo, la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell’azienda può inoltre divenire nel tempo non pienamente adeguata nello sviluppo delle strategie di impresa del datore di lavoro nell’esercizio della sua iniziativa economica e quindi rendere, anche solo per questa minore utilità, giustificata la sua espulsione nel quadro di scelte orientate al miglior posizionamento dell’impresa sul mercato”.

 Cass. sez. lav. 11.06.2008, n. 15796