Buone notizie per chi invoca il diritto alla “indennità di accompagnamento” almeno per il periodo in cui è sottoposto a cicli di chemioterapia.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha aperto uno spiraglio interpretativo rispetto alla rigida chiusura riscontratata per il passato che le Corti di merito avevano già, sporadicamente, fatto scricchiolare.

In buona sostanza la Suprema Corte conferma un’interpretazione conforme al tenore testuale dell’articolo 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18 e legge 21 novembre 1988 n. 508, secondo cui la indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un’assistenza continua.

Il problema del trattamento chemioterapico, si afferma, “non può essere risolto in astratto, con l’affermazione che esso comporti sempre e di per sé, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento, ma costituisce una situazione di fatto, sicché si deve esaminare caso per caso se esso comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dall’articolo 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18″.

Cassazione, sezione lavoro, sentenza del 21/10/2008, n° 25569.