Amianto: è sempre necessaria l’esposizione oltre i limiti di Legge
I benefici previdenziali della normativa in materia di esposizione all’amianto possono essere legittimamente invocati solo da chi dimostri una esposizione ultradecennale, oltre le soglie fissate dalla Legge.
Nella sentenza che di seguito si riporta in largo stralcio, la Corte di Cassazione fornisce un’interpretazione della normativa attuale che tien conto dell’evoluzione dei principi ermeneuci dettati in vigenza della precedente normtiva e giunge all’unica soluzione interpretativa in grado di conferire razionalità al sistema attuale.
“La giurisprudenza di questa Corte, a conclusione di un lungo percorso formativo e dopo l’intervento dell’art. 3, c. 132, della legge 24.12.2003 n. 350 (che – con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall’art. 47, c. 1, del d.l. 30.9.03 n. 269, conv. dalla legge 24.11.03 n. 326 – ha fatto salva l’applicabilità della precedente disciplina), ha affermato che “in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, alla stregua di un’interpretazione adeguatrice dell’art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257… e tenuto conto delle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia, per la concessione del beneficio è necessario il superamento di una certa soglia di esposizione all’amianto, atteso che sarebbe irragionevole e contrario al principio di uguaglianza ipotizzare che, mentre con la nuova disposizione il beneficio spetta solo nei casi di superamento della soglia, viceversa, secondo le disposizioni anteriori, fosse sufficiente qualunque grado di esposizione, trattandosi, in entrambi i casi, di esposizioni per lungo periodo alla sostanza nociva: resta dunque irrilevante l’elemento del tutto intrinseco e casuale dell’epoca di richiesta del beneficio” (Cass. 19.10.06 n. 22422).
La stessa giurisprudenza ha affermato, inoltre, che “il disposto dell’art. 13, c. 8, della legge n. 257 del 1992… va interpretato… nel senso che tale beneficio va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentino valori di rischio per esposizione a polveri d’amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del d.lgs. n. 277 del 1991”; per cui “nell’esame sulla fondatezza della domanda volta ad ottenere tale beneficio, il giudice di merito deve accertare – nel rispetto dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio, ex art. 2697 c.c. – se colui che ha proposto la domanda, oltre ad aver provato la specifica lavorazione praticata e l’ambiente in cui ha svolto per più di dieci anni.. tale lavorazione, abbia anche dimostrato che in tale ambiente erano presenti polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991” (Cass. 1.8.05 n. 16118).
Va, dunque, ribadito anche in questa sede che il richiesto beneficio previdenziale va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentino valori di rischio per esposizione a polveri d’amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del d.lgs. n. 277 del 1991″.
Cass. Sez. lav, 26/09/2008, n. 24170

