Il trasferimento di un dipendente pubblico per incompatibilità ambientale non risponda a scopi sanzionatori e prescinde dalle responsabilità del diretto interessato, avendo finalità di tutela del prestigio e del corretto funzionamento dell’Amministrazione, senza che tali finalità possano essere condizionate dalle condizioni personali e familiari del dipendente stesso.

E’ vero infatti che l’art. 55 D.P.R. 335/1982 dispone, al terzo comma,  “nel disporre il trasferimento d’ufficio” l’Amministrazione debba tenere conto “delle esigenze di servizio ed anche delle situazioni di famiglia”, oltre che dell’eventuale servizio già prestato in sedi disagiate.

E’ vero pure che la stessa giurisprudenza ha sempre sottolineato che gli scopi di interesse pubblico, perseguiti attraverso il trasferimento per incompatibilità ambientale, debbono essere raggiunti col minimo possibile sacrificio dell’interesse privato e, quindi, senza trascurare le esigenze personali e familiari del dipendente da trasferire (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 6.9.2005, n. 4531; Cons. St., sez. IV, 5.4.2005, n. 1486).
E’ anche vero, però, che l’interesse pubblico alla tutela del buon andamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione debbono, in ogni caso, ritenersi prevalenti, ai fini della individuazione della sede ritenuta più opportuna (Cons.
St., sez. VI, 21.3.2006, n. 1504; Cons. St., sez. IV, 2.9.1987, n. 516, 6.3.1990, n. 155 e 26.10.1992, n. 928).

Sono questi i principi enunciati da una recentissima sentenza del Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato, Sezione sesta, sent. 22 aprile 2008, n° 1850