Con una recentissima pronuncia il Tribunale del lavoro di Bari, in composizione collegiale, ha definito i contorni entro i quali è destinata ad operare la propria giurisdizione e competenza funzionale in relazione alle controversie insorte tra associazioni sindacali e datori di lavoro. Si tratta di una pronuncia di particolare importanza per la singolarità della questione giuridica proposta e risolta dal giudicante.

In buona sostanza, afferma il giudice specializzato, la sua cognizione è limitata alle sole controversie individuali di lavoro, ovvero quelle tra i soggetti di rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato, individuati dall’art. 409 c.p.c.. La devoluzione al Giudice del lavoro di uletriori controversie necessita di un’apposita previsione legislativa. Tal normativa, peraltro è di strettissima interpretazione e quindi non è suscettibile di interpretazione estensiva.
Nel caso di specie la norma speciale è costituita dall’art. 63, comma terzo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che sancisce la competenza del Giudice del lavoro in relazione alle controversie promosse da organizzazioni sindacali «relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all’art. 40 e seguenti del presente decreto». Non tutte le controversie attinenti a rapporti sindacali, dunque, rientrano nella competenza del giudice del lavoro, bensì solo quelle attinenti alla contrattazione collettiva di cui agli artt. 40 e seguenti.

Tribunale del lavoro di Bari

(Collegio, sent. 17/04/2008, Pres. Saracino, Rel. Notarnicola)

Il reclamo non appare fondato.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam, l’organizzazione sindacale istante chiedeva che in via d’urgenza il Giudice del Lavoro adito, delibata sommariamente l’illegittimità dell’inserimento dei dodici dipendenti del Comune di Monopoli, ai quali è applicato il Ccnl autoferrotranviari, nell’elenco dell’elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle RSU nel comparto Regioni ed Enti Locali svoltesi nel novembre 2007, ordinasse la immediata sospensione degli effetti delle operazioni elettorali di rinnovo delle RSU, ovvero adottasse quell’altro provvedimento ritenuto di giustizia.
Si duole il reclamante che il Giudice di prime cure abbia affermato la propria carenza di potere giurisdizionale in qualità di Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro – a conoscere e decidere la questione per cui è causa.
Il reclamante a sostegno delle sue ragioni deduce che la competenza del Giudice del Lavoro a conoscere le controversie attinenti le operazioni di voto di tipo sindacale è sancita da specifiche disposizioni legislative in materia di pubblico impiego privatizzato, quali gli artt. 63 e 42 del D.Lgs. n. 165/2001.
In specie, l’art. 63 D.lgs. 165/2001, al comma 3, prescrive che “sono devolute al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, (…) le controversie promosse da organizzazioni sindacali, dall’Aran o dalle pubbliche amministrazione, relative alle procedure di contrattazione di cui all’art. 40 e seguenti del presente decreto”.
La disposizione di cui all’art. 42, inserita nel titolo III del D.lgs. n. 165/2001, rubricato “Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale”, disciplina quelli che sono i diritti e le prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo al comma 3, che “in ciascuna Amministrazione, Ente o struttura amministrativa (…) ad iniziativa anche disgiunta delle Organizzazioni sindacali (…) viene costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori”.
Il successivo comma 4 dispone che “con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l’Aran e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative (…) sono definite la composizione dell’organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità”.
Le modalità di costituzione e funzionamento delle RSU sono, poi, nello specifico disciplinate dall’Accordo Collettivo Quadro del 07.08.1998.
Secondo il reclamante “da una lettura combinata delle anzi richiamate norme legislative e contrattuali si evince in maniera inequivocabile che la competenza a trattare e decidere questioni in materia di elezioni per il rinnovo delle RSU all’interno di una P.A., quale quella oggetto della presente controversia, sia attribuita al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.”
La reclamata O.S. Funzione Pubblica Cgil Metropolitana e Provinciale di Bari aderiva alla tesi della sussistenza della competenza funzionale del Giudice del Lavoro nella materia de qua, contestando per il resto la domanda di controparte.
Ritiene il collegio che il Giudice di prime cure abbia correttamente statuito che nella materia in esame non vi sarebbe la competenza funzionale del Giudice del lavoro.
È pacifico anche per la reclamante che la competenza del Giudice del Lavoro a conoscere le controversie attinenti le operazioni di voto di tipo sindacale non è “sancita … dalle norme del codice di rito”.
Tuttavia è utile precisare che in base alle previsioni codicistiche la cognizione del Giudice del lavoro è limitata alle sole controversie individuali di lavoro, ovvero quelle tra i soggetti di rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato, individuati dall’art. 409 c.p.c., mentre le ulteriori ipotesi di attribuzione al Giudice del lavoro di cause diverse, come quelle tra associazioni sindacali e datori di lavoro, necessitano di un’apposita previsione legislativa espressa (come ad es. per le fattispecie ex art. 28, III co., S.L, innovato da L. 847/77, ex art. 15 L. 903/77, o ex art. 7 L.146/90).
Ciò comporta che la devoluzione al Giudice del lavoro delle controversie ulteriori rispetto a quelle codicisticamente previste costituisce una disciplina speciale che deve essere interpretata con rigore e non è suscettibile di interpretazione estensiva.
In tale senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, che ha così argomentato “Alla luce dei rilievi che precedono, la locuzione “controversie relative a rapporti di lavoro”, che si rinviene nell’art. 409 c.p.c., vale a designare le sole controversie riguardanti un rapporto di collaborazione lavorativa rientrante fra quelli tassativamente elencati, ne’ risulta suscettibile di interpretazione estensiva, ed anzi a tal segno estensiva, da poter valere a designare ogni sorta di controversie dall’associazione sindacale o nei confronti di essa (se anche, per avventura, tali controversie possano attenere alla disciplina di fonte collettiva dei rapporti di lavoro dei dipendenti di un certo settore produttivo o di una certa azienda e riflettersi in qualche misura sui predetti rapporti).” (Cass. 11444/95).
Ciò premesso, non sembra possa individuarsi la competenza funzionale dell’adito Giudice del lavoro nella materia in esame neppure in base alla normativa richiamata da parte reclamante.
L’art. 63, comma terzo del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testualmente recita: “3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall’Aran o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all’articolo 40 e seguenti del presente decreto.”
La norma ha pertanto disciplinato la materia attinente alle questioni sindacali, riportandola nell’ambito della giurisdizione ordinaria.
Tuttavia non tutte le controversie aventi ad oggetto questioni relative ad un sindacato del pubblico impiego debbono rientrare nella competenza del giudice del lavoro: e difatti la norma sancisce la competenza del giudice del lavoro in relazione alle controversie promosse da organizzazioni sindacali “relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all’art. 40 e seguenti del presente decreto”.
La conseguenza è che non tutte le controversie attinenti a rapporti sindacali rientrano nella competenza del giudice del lavoro, bensì solo quelle attinenti alla contrattazione collettiva di cui agli artt. 40 e seguenti.
Se il legislatore avesse voluto sancire la competenza del giudice del lavoro in tutte le controversie promosse da organizzazioni sindacali, avrebbe fatto un esplicito riferimento a tutte le questioni disciplinate dagli artt. 40 e ss. del D. lgs. 165/2001.
La conseguenza è che il riferimento esplicito alle procedure di contrattazione collettiva limita la competenza dell’adito giudice alle sole controversie ad essa afferenti, con esclusione delle altre, attinenti all’organizzazione ed al funzionamento dei sindacati e/o delle elezioni della r.s.u., le quali, chiaramente, non sono espressione di contrattazione collettiva.
Il tenore letterale della norma è chiaro: essa ha voluto ripartire la giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, stabilendo inoltre quali controversie debbano essere devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e quali -implicitamente- al giudice ordinario.
Poiché nella fattispecie oggetto della domanda è la declaratoria di illegittimità dell’inserimento di dipendenti nell’elenco dell’elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle RSU nel comparto Regioni ed Enti Locali, si è in presenza di una questione attinente all’organizzazione interna del sindacato, estranea alla contrattazione collettiva (non c’è controversia avente ad oggetto le trattative, la conclusione, l’applicazione, l’interpretazione di un contratto collettivo).
Conferma l’interpretazione di cui sopra la considerazione che, se analoga questione fosse insorta tra organizzazioni sindacali dell’impiego privato, la competenza sarebbe spettata al giudice ordinario: l’illogicità della diversa interpretazione è percepibile ictu oculi.
In conclusione, trattandosi di questione attinente all’organizzazione di associazioni non riconosciute, o comunque di rapporti tra esse, la competenza a giudicare il merito della questione appartiene alla sezione ordinaria di questo Tribunale (v. in tale senso anche Trib. Bari, ord. ex art. 669 terdecies c.p.c. 20/23.10.2008).
Per la particolarità della questione esaminata e per la sostanziale adesione della parte reclamata alle tesi di parte reclamante sul punto sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite della presente fase di reclamo. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite tra i soggetti non costituiti.

PQM

Il Collegio, rigetta il reclamo; per l’effetto, conferma l’ordinanza resa ex art. 700 c.p.c. dal Giudice del Lavoro in data 1/4.3.2008; compensa tra le parti le spese di lite della presente fase di reclamo. Non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite tra i soggetti non costituiti.
Si comunichi.