E’ questo l’interessante principio sancito dalla Suprema Corte in una recentissima pronuncia.

Se è vero infatti che generalmente non rientra tra gli obblighi del datore lavoro quello di curare la formazione professionale del dipendente per metterlo in grado di eseguire esattamente la prestazione lavorativa, un obbligo specifico sorge “allorché, per effetto di scelte imprenditoriali – particolarmente frequenti ed incisive nel settore produttivo dell’informatica – si introducono radicali innovazioni dei sistemi e metodi tali da incidere, modificandoli, sugli originari contenuti dell’oggetto della prestazione lavorativa. In siffatte ipotesi, i precetti desumibili dalle clausole generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro (art. 1175 e 1375 c.c.) fondano l’obbligo dell’impresa di predisporre strumenti di formazione idonei a consentire il necessario aggiornamento professionale del dipendente.”

Tale inadempimento del datore di lavoro genera un obbligo risarcitorio in favore del lavoratore, illegittimamente dequalificato.

(Cass. Sezi. lavoro; sent. del 7 maggio 2008, n. 11142)