Uno stato di temporanea incapacità del lavoratore giustifica il ritiro delle dimissioni
Con una sentenza dallo straordinario contenuto innovativo la Corte di Cassazione ha affrontato e risolto il problema delle dimissioni del lavoratore e della possibilità, finora misconosciuta, che dette dimissioni possano considerarsi improduttive di effetti giuridici tutte le volte in cui sono viziate da uno stato di incapacità di intendere e volere, anche temporaneo.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, legato all’applicazione alla fattispecie in parola della normativa sui contratti, le dimissioni doveva considerarsi un atto unilaterale recettizio che speiegano effetti fin dal momento in cui è portata a conoscenza del datore di lavoro, a meno che il dichiarante non possa dimostrare che la propria volontà fosse stata viziata e che, di tale stato si fosse approfittato il destinatario dell’atto, in malafede.
Ben più condivisibile appare il principio di diritto oggi affermato.
“ In ordine agli atti compiuti da persona (che per qualsiasi causa, anche transitoria, sia) incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono compiuti, è prevista una generale norma (art. 428 c.c., comma 1), ed una specifica disposizione in materia di contratti (art. 428 c.c., comma 2).
L’indicata norma (art. 428 c.c., comma 1), letta attraverso l’art. 1324 c.c., costituisce la “diversa disposizione di legge” per la cui presenza la specifica disciplina dei contratti (art. 428 c.c., comma 2), agli atti unilaterali diventa inapplicabile.
In tal modo, a differenza dei contratti, per i quali è necessaria la malafede dell’altro contraente (Cass. 8 settembre 1966 n. 2732) e non il pregiudizio del dichiarante (che costituisce solo uno dei possibili elementi rivelatori della malafede: Cass. 12 luglio 1991 n. 7784), per l’annullamento degli atti unilaterali è necessaria la prova del pregiudizio per il dichiarante e non è necessaria la prova della malafede del destinatario (indirettamente, Cass. 3 aprile 1981 n. 1899; Cass. 2 marzo 1971 n. 522; Cass. 8 settembre 1966 n. 2732).
Ciò, in materia di dimissioni del lavoratore subordinato, le quali costituiscono atto unilaterale recettizio, che si perfeziona con la manifestazione della volontà e non esige l’accettazione del datore (Cass. 19 aprile 1990 n. 3217).
Poiché queste dimissioni costituiscono atto unilaterale recettizio, la relativa annullabilità per incapacità di intendere o di volere del dichiarante è disciplinata dall’art. 428 c.c., comma 1 (non si condivide, pertanto, la contraria affermazione di Cass. 4 marzo 1986 n. 1375).
6. E’ pertanto da affermare quanto segue:
“Ai fini annullabilità dell’atto di dimissioni del lavoratore subordinato per lo stato di incapacità prevista dall’art. 428 c.c., è necessaria la prova che, al momento in cui l’atto è compiuto, il dichiarante si trovi in uno stato di incapacità di intendere o di volere, per qualsiasi causa, anche transitoria; non occorre tuttavia la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione d’una volontà cosciente (ex plurimis, Cass. 12 marzo 2004 n. 5159) ovvero una patologica alterazione mentale (Cass. 8 marzo 2005 n. 4967); è necessaria la prova che per l’atto il dichiarante subisca grave pregiudizio; non è necessario che risulti la malafede del destinatario dell’atto”.
Cassazione, Sezione lavoro, sent. n. 7292/08 del 18/03/2008
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