Il Tribunale di Bari ha confermato quanto sostenuto da questo studio legale riguardo al diritto del personale ATA ad ottenere il riconoscimento giuridico del servizio prestato fino al 31 agosto.

Infatti, la scadenza dei contratti di supplenza conclusi con un lavoratore appartenente al personale ATA della scuola è al 31/8 se si è stipulato per la copertura di posti vacanti in organico di diritto, ed al 30/6 se i posti sono vacanti in organico di fatto.
In molti casi, tuttavia, anche le supplenze su posti vacanti in organico di diritto sono conferite fino al termine dell’attività didattica (30 giugno), e non invece, come afferma la Legge, fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto).

In questo modo, molti lavoratori hanno subito un decurtamento della anzianità di servizio di ben due mesi per ogni anno di supplenza svolta.

Con l’ordinanza resa dal Tribunale di Bari, ancora una volta si afferma l’illegittimità del termine del 30 giugno apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, e l’inapplicabilità delle disposizioni ministeriali più volte richiamate dall’amministrazione scolastica a giustificazione del proprio operato.

Afferma infatti il Tribunale che non vale “invocare la Circolare Ministeriale n. 1802 del 13.6.2002 in tema di contratti a tempo determinato per supplenze su posto vacante.., secondo cui sarebbe inammissibile la stipula di contratti con scadenza il 31 agosto con personale inserito nelle graduatori di terza fascia, in quanto, evidentemente, una Circolare non può derogare alla Legge“.