Seppur è vero che per il licenziamento è previsto come indispensabile il requisito della forma scritta (art. 2, comma 1, della legge 604 del 1966, così come novellato dall’art. 2, comma 2, della legge 108/1990) , tale formalità non è indispensabile per la revoca dello stesso che può anche avvenire per atti concludenti.

E’ questo il principio di diritto affermato di recente dalla Suprema Corte la quale ha precisato che “nei negozi risolutori degli effetti di atti richiedenti – come il licenziamento – la forma scritta non è assoggettata ad identici requisiti formali in ragione dell’autonomia negoziale, di cui la libertà di forma costituisce, in mancanza di diversa prescrizione legale, significativa espressione“, e può anche intervenire, come ha avuto occasione di affermare la giurisprudenza, per fatti concludenti, dai quali possa desumersi l’intento del datore di lavoro di porre nel nulla il licenziamento intimato e di eliminarne gli effetti.

Inoltre, nella interpretazione dei negozi unilaterali, fra i quali rientra la revoca, sono applicabili i canoni di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e ss. nei limiti di compatibilità con la natura e la struttura della medesima categoria di negozi, per cui si deve fare riferimento esclusivamente all’intento che ha posto in essere il negozio giuridico, e non anche a quello del soggetto nei confronti del quale il medesimo negozio può produrre effetti.

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sent. 13 marzo 2008 , n. 6742