La fattura non costituisce prova del contratto
Costituiva dato di esperianza comune la possibilità di richiedere ed ottenere dal Giudice l’emissione di un’ingiunzione di pagamento di una somma di denaro il cui ammontare fosse rappresentato in una fattura commerciale, regolarmente annotata e registata nelle scritture contabili come provato da un estratto autentico delle stesse.
Tale orientamento è stato di recente rivisitato dalla Suprema Corte la quale, se per un verso ha escluso la necessità, ai soli fini monitori, della certificazione autentica delle scritture contabili, per altro verso ha escluso pure che dette fatture (e con esse anche le scritture contabili) possano costituire prova dell’esistenza credito riportato. Al massimo esse rappresentano indizio di un contratto la cui esistenza efficacia e vigenza, però, dev’essere dimostrata aliunde.
Di seguito si riporta il principio di diritto enunciato dala Suprema Corte: “ La fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l’emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito – e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa – prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell’esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto”
Cassazione, Terza Sezione, sent.3 aprile 2008, n. 8549
Potrebbe interessarti anche:
- Costituzione di rendita vitalizia: alle SS.UU. l’onere probatorio sui contributi omessi e prescritti
- Giunta (quasi) al termine l’odissea di alcuni neo dirigenti scolastici
- Illegittima la diffusione online dei redditi 2005 da parte dell’Agenzia delle Entrate
- Riammessi i candidati esclusi al concorso per Dirigenti scolastici
- Sì agli scatti di anzianità ai precari

