Nell’ipotesi in cui il consumatore convenga in giudizio l’organizzazione e/o il venditore di un pacchetto turistico per il risarcimento del danno subito in occasione della fruizione del pacchetto stesso, il giudice non può respingere la domanda sul presupposto che la responsabilità del lamentato danno debba essere ascritta al vettore del quale i convenuti si sono avvalsi.

Ed infatti sia la vecchia mormativa che l’art. 146 del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 stabilisce che “l’organizzazione o il venditore del pacchetto turistico che si avvale di altri presta­tori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti“.

A poco importa, dunque, nelll’ottica del primario interesse alla tutela del consumatore, che la colpa sia ascrivibile esclusivamente al vettore (la compagnia aerea): del danno ne risponde il venditore e\o l’organizzatore cui poi spetterà l’azione di rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile.

E’ questo l’interessante ed utile principio affermato di recente dalla Suprema Corte.

Cassazione, III sez., sentenza 29 febbraio 2008, n. 5531