La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, lo scorso 11 gennaio si è pronunciata in materia di risarcimento del danno causato da trasfusioni di sangue infetto.

La Corte ha precisato che, riguardo ai periodi a partire dai quali può sostenersi la responsabilità del Ministero, può configurarsi una condotta colposa per omessa vigilanza dei doveri istituzionali di controllo sia per l’HBV che per i casi di infezione da HCV e da HIV (scoperti negli anni ’80) dalla scoperta del virus dell’epatite B (primi anni ’70), trattandosi in tutti i casi di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica dell’individuo.

Riguardo alla prescrizione dell’azione, la Corte ha determinato il termine di cinque anni per le persone sopravvissute ai virus e dieci anni in caso di decesso eziologicamente riconducibile alle malattie, stabilendo che la decorrenza di tale termine avviene dal momento della presentazione della domanda di indennizzo.

Cass. S.U., sentenze n. da 576 a 585 del 11 gennaio 2008