In data 13/12/2007 l’Antitrust aveva avviato un procedimento (L. 287/90, art. 14 ter ) per abuso di posizione dominante nel settore della telefonia fissa nei confronti di Telecom Italia che imponeva, a chiunque subentrasse in un’utenza, il pagamento delle morosità accumulate dai precedenti intestatari.
Orbene, a partire dal giugno 2008 Telecom Italia si è impegnata a mutare le previsioni contenute nelle condizioni generali di abbonamento subordinando l’attivazione dell’abbonamento al pagamento delle morosità pregresse esclusivamente nei casi in cui sussista un rischio concreto di insolvenza preordinata o frode di significativa entità. Inoltre questa facoltà potrà essere esercitata solo in presenza di un qualificato rapporto di collegamento tra il cliente moroso e il richiedente la nuova attivazione. A chi richiede una nuova attivazione su una linea “morosa” non potrà in ogni caso essere chiesta documentazione aggiuntiva rispetto a quella richiesta alla clientela ordinaria.

A.G.C.M. Impegni presentati da Telecom Italia nell’ambito dell’istruttoria A398