Sebbene debba considerarsi legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per il mancato superamento del periodo di prova previsto in contratto, tale provvedimento espulsivo soggiace certamente all’obbligo di motivazione comune a tutti i provvedimenti espulsivi.

Afferma la suprama Corte che l’intimazione di un licenziamento è necessariamente un atto formale, che come tale non solo deve essere motivato, ma deve contenere una motivazione completa e non equivoca. In ogni caso di fronte alla richiesta dei motivi effettuata dal lavoratore nella lettera di contestazione del recesso, il datore di lavoro ha l’obbligo di esplicitarne i motivi in maniera completa; se non lo fa si rende sicuramente inadempiente all’obbligo di motivazione del licenziamento.

(Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n° 5103 del 27 febbraio 2008)