Non sfugge all’obbligo di motivazione il licenziamento durante la “prova”
Sebbene debba considerarsi legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per il mancato superamento del periodo di prova previsto in contratto, tale provvedimento espulsivo soggiace certamente all’obbligo di motivazione comune a tutti i provvedimenti espulsivi.
Afferma la suprama Corte che l’intimazione di un licenziamento è necessariamente un atto formale, che come tale non solo deve essere motivato, ma deve contenere una motivazione completa e non equivoca. In ogni caso di fronte alla richiesta dei motivi effettuata dal lavoratore nella lettera di contestazione del recesso, il datore di lavoro ha l’obbligo di esplicitarne i motivi in maniera completa; se non lo fa si rende sicuramente inadempiente all’obbligo di motivazione del licenziamento.
(Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n° 5103 del 27 febbraio 2008)
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