Mansioni superiori: l’impiegato pubblico è diverso da quello privato
L’affidamento di compiti afferenti a mansioni di qualifica superiore è irrilevante, sia ai fini economici, che ai fini della progressione di carriera, in quanto in materia di rapporto di pubblico impiego non trova applicazione analoga la disciplina prevista per il rapporto di lavoro privato, poiché gli interessi pubblici coinvolti hanno natura indisponibile ed, inoltre, l’attribuzione delle mansioni deve avere il suo presupposto indefettibile nel provvedimento di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dell’Amministrazione che devono avere riguardo sempre alla circostanza che gli interessi pubblici coinvolti hanno natura indisponibile.
Questo è quanto affermato dal TAR Molise a seguito di una pronuncia di una impiegata regionale insorta per vedersi riconoscere un periodo di svolgimento di mansioni superiori.
Il Tribunale molisano, richiamando altra giurisprudenza conforme, ha anche escluso l’applicazione diretta al pubblico impiego del principio di adeguatezza della retribuzione alla qualità e quantità di lavoro prestato (contenuto nell’art. 36 comma primo della Costituzione), in quanto, secondo il TAR, concorrente in detto ambito con altri principi di rilevanza costituzionale.
In conclusione, ogni assetto diverso contrasta con la rigida determinazione delle sfere di competenza, di attribuzione e di responsabilità dei funzionari pubblici e con i principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione di cui all’art. 97 primo comma della Costituzione.
Tar Molise – Sezione prima – sentenza 6 febbraio – 22 febbraio 2008, n.61
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