Ai fini della decorrenza del termine per impugnare il provvedimento di inquadramento, qualora il ricorso sia stato presentato in un tempo largamente successivo a quello in cui si è cominciato a percepire il nuovo trattamento economico, il lavoratore non può contestare la non conoscenza degli atti con i quali l’Amministrazione ha proceduto a determinare il suo trattamento economico, e pertanto, era tenuto ad impugnare l’atto che lo riguarda nel termine di decadenza decennale, decorrente dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ai sensi dell’art. 21, primo comma, della legge n. 1034 del 1971.

La circostanza, quindi, che un lavoratore abbia percepito il nuovo trattamento economico, contestato in quanto conseguente all’inquadramento che considera lesivo, per un periodo di dieci anni, costituisce, infatti, indice presuntivo della conoscenza della situazione di inquadramento da parte della stessa dipendente.

Tale limite si evince da generali e consolidati principi della giurisprudenza aministrativa, secondo i quali, quando le controversie attengono a pretese dirette a far valere diritti soggettivi di contenuto patrimoniale, i ricorsi sono soggetti al termine ordinario di prescrizione nei casi in cui i diritti patrimoniali rivendicati derivino direttamente dalla legge o da un regolamento ovvero da un precedente atto amministrativo, di cui non si contesti la legittimità, ma che, anzi, costituisca esso stesso la fonte della pretesa patrimoniale.

Quando, invece, la pretesa patrimoniale sia fondata sulla contestazione della legittimità degli atti amministrativi che hanno determinato la posizione economica del dipendente, il ricorso è soggetto al termine di decadenza.

Nel primo caso, infatti, l’interessato agisce per ottenere l’adempimento di un’obbligazione, in un rapporto paritetico con l’amministrazione, nel secondo, contesta l’atto costitutivo dell’obbligazione e chiede al giudice di accertare se l’amministrazione, nell’adottarlo, si sia attenuta ai parametri legislativi e regolamentari di riferimento ed, in caso contrario, di annullare l’atto riscontrato illegittimo.

Nel caso in oggetto, ricorre questa seconda ipotesi, atteso che l’atto con il quale l’amministrazione procede alla valutazione dei servizi precedentemente prestati (talora, previa una qualificazione giuridica di detti servizi) per determinare la nuova posizione retributiva di ciascun dipendente, ha natura provvedimentale, in quanto costitutivo del nuovo trattamento economico, e concorre a stabilire, con l’atto di inquadramento nella nuova qualifica funzionale, la nuova posizione giuridico-economica dell’impiegato.

Consiglio di Stato – Sezione quinta – decisione 15 giugno 2007 – 23 gennaio 2008, n. 158