La pubblica amministrazione ha l’obbligo di provvedere sulle istanze presentate dai cittadini, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza del privato ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione è obbligata a provvedere sulle richieste presentate dai cittadini non essendo sufficiente che l’amministrazione dia inizio ai procedimenti attivati dalle istanze, essendo anche necessario che li concluda con l’adozione di un provvedimento finale; solo in tal modo si potrà evitare la condanna prevista dall’art. 2, l. n. 241/1990 per non aver adempiuto al proprio dovere.

TAR Lazio, Sezione seconda bis, sentenza n. 1554/2008