E’ stata dichiarata incostituzionale una parte significativa della normativa emanata, su delega della Legge 29 dicembre 2000, n.422, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2000″.

L’illegittimità riguarda la disciplina prevista dal D.L.vo n. 368 del 2001 per i lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato nella parte in cui non prevede il loro diritto alla riassunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica.
Si tratta di due norme, art.10, commi 9 e 10, e art.11, commi 1 e 2, contenute nella normativa che ha dato attuazione alla direttiva 1999/70/CErelativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES“.

Tali disposizioni, a parere della Consulta, avrebbero avuto effetto peggiorativo, rispetto al trattamento riservato ai casi analoghi dalla precedente vigenza della Legge 28 febbraio 1987, n.56.

In tal modo, le norme incriminate sarebbero state esorbitanti, sia rispetto all’ambito di “operatività della direttiva comunitaria“, sia alle stesse indicazioni del Legislatore delegante.

La pronuncia d’illegittimità ha fatto perciò seguito, a norma dell’art.77 Cost., e ha accompagnato l’ammonizione a non stravolgere lo spirito della direttiva comunitaria, volta essenzialmente a “prevenire l’abusiva reiterazione di più contratti di lavoro a tempo determinato, per favorire la stabilizzazione del rapporto“, senza giungere a regolamentazioni o a previsioni di tipo più specifico – e sostanzialmente meno favorevole al lavoratore.

Corte costituzionale sent. 44/2008