Le controversie concernenti le graduatorie permanenti del personale docente sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo, atteso che l’inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti finalizzato, al conferimento di posti disponibili, non rientrano tra le procedure finalizzate all’assunzione di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche se conseguenti alla partecipazione a procedure concorsuali.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha applicato un principio già enunciato in merito al personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola (v. Cass.S.U.n. 1203/2000 e n. 11404/2003).

Cass., S.U., ord. 13.2.08 n. 3399