Nell’agosto 2007, il TAR Puglia ha emesso tre ordinanze cautelari con le quali ordinava l’ammissione con riserva alla prova orale di sei candidati non utilmente collocati nella graduatoria per il concorso per Dirigenti scolastici.

In buona sostanza questi avevano lamentato come illegittima la loro esclusione conseguente alla formazione di tre distinte graduatoria formulate sulla scorta dei diversi settori formativi (non prevista espressamente dal bando di concorso) .

L’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, in conseguenza delle ordinanze suddette ebbe a “congelare” gli ultimi sei posti della graduatoria sino alla decisione di merito del giudice amministrativo, di fatto negando a questi ultimi il diritto a sottoscrivere il contratto dirigenziale.

Sebbene con sentenza n. 923 del 2007 il TAR Puglia avesse revocato le istanze cautelari e dichiarato l’insussitenza delle pretese dei candidati collocati in posizione non utile, l’amministrazione scolastica non procedeva ad alcun ripristino della situazione di diritto.

E così, i neodirigenti in pectore, sebbene legittimamente vincitori di una lunga selezione concorsuale, si sono visti ingiustamente esclusi ed hanno dovuto prestare servizio in qualità di “presidi incaricati”, ed alcuni di essi presso sedi diverse da quelle effettivamente spettanti (lontane anche diverse centinaia di chilometri!).

Finalmente, con la sentenza n. 537/2008, il TAR Puglia ha dichiarato l’illegittimità dell’atto emesso dall’USR Puglia e ha riconosciuto il diritto dei Dirigenti esclusi a sottoscrivere il contratto dirigenziale nonchè ad essere assegnato alle sedi di loro effettiva spettanza, con obbligo risorcitorio a carico dell’amministrazione scolastica.