Rivalutazione del servizio prestato in regime di precariato
Nei mesi scorsi la Corte di Giustizia Europea ha definitivamente affermato che non può esservi disparità di trattamento, giuridico ed economico, tra i lavoratori precari e quelli assunti a tempo indeterminato, neppure quando tali disparità siano contenute in leggi o disposizioni del CCNL.
Tale principio sancisce l’illegittimità di qualsiasi disparità di trattamento nella valutazione del servizio prestato dal lavoratore come “precario” ovvero come lavoratore a tempo indeterminato (ad esempio al fine del calcolo dell’azianità utile per il conseguimento degli “scatti” contrattuali).
E’ certamente possibile (nonchè utile) ricostruire la carriera di ciascun dipendente pubblico, esaminare eventuali e probabili discriminazioni in tal senso compiute e valutare la possibilità di richiedere ed ottenere giudizialmente quanto dovuto a titolo di differenze contributive (molto spesso davvero cospicue).
1) La nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all’attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l’ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato.
2) La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa osta all’introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato.
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26 novembre 2010 at 20:10
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