Altro giro di vite della Corte di Cassazione sulla prova da fornirsi, a carico del lavoratore istante, circa il nesso di causalità tra la patologia depressiva e l’illegittimo demansionamento operato dal datore di lavoro.

Afferma la Suprema Corte che tale giudizio di riconducibilità dell’evento dannoso (depressione) al “disagio lavorativo” deve  necessariamente fondarsi sul criterio della probabilità, e non già della mera possibilità di verificazione . Tanto vale soprattutto per quelle patologie che la scienza medica qualifica come a genesi multifattoriale (come nel caso di specie); in questi casi è giusto affermare che la dimostrazione di tale nesso eziologico può essere data anche in termini di probabilità, sulla base della particolarità della fattispecie, purché si tratti di una «probabilità qualificata» da verificarsi attraverso ulteriori elementi, specie in relazione alla mancanza di prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti.

Cassazione, sezione lavoro, sentenza n° 2729 del 5/02/2008