Con ordinanza del 24/01/2008 è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione riguardante la ripartizione dell’onere della prova in materia di contribuzione volontaria in caso di contributi non versati e ormai prescritti.

La Giurisprudenza prevalente ha sempre affermato che la facoltà per il lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro ai fini della costituzione della rendita è subordinata alla impossibilità di ottenere la costituzione della rendita stessa da parte del datore di lavoro, impossibilità di cui il lavoratore deve fornire la prova.

La rimessione alle Sezioni Unite dettata dall’esigenza di fornire un’interpretazione adeguata ai principi costituzionali, valorizza e ribadisce “il diritto del lavoratore di versare la riserva matematica, che a norma dell’art. articolo 13 della legge 1338/62 sana la scopertura contributiva ormai definitiva a causa della prescrizione dei contributi”.

In questa prospettiva, la previsione del datore di lavoro – soggetto responsabile dell’omissione contributiva – come soggetto che in via primaria si attiva per la costituzione della rendita, ha innanzitutto l’evidente scopo, conforme a giustizia, di non gravare il lavoratore del costo della costituzione della rendita vitalizia. E all’espressione “il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita” potrebbe attribuirsi un valore descrittivo, allusivo di valutazioni demandate al lavoratore stesso e in ordine alle quali l’Istituto previdenziale sia privo di un interesse giuridicamente riconosciuto ad interferire.