Con una decisione invero deludente, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto legittima la norma nazionale che concede alla pubblica amministrazione il termine di 120 gg., successivo alla notifica del titolo in forma esecutiva, per l’adempimento dell’obbligazione ivi contenuta.
Come noto, entro quel termine non è possibile per il cittadino intraprendere alcun atto esecutivo a difesa del proprio credito (art. 14 decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall’art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, Governo D’Alema).
Si tratta di una disposizione estremamente penalizzante per il cittadino il quale, non solo deve sopportare l’insostenibile durata del processo di cognizione per il riconscimento del proprio dirito ma, anche successivamente al riconoscimento della fondatezza della pretesa, si vede precluso, per ulteriori 4 mesi, la possibilità di agire in executiviis nei confronti dell’amministrazione; il tutto senza che vi sia, per quanto consta, una effettiva accelerazione dei tempi di pagamento, comunque affidati alla necessità del procedimento di esecuzione forzata.
Nel merito la Corte Europea ha ritenuto l’insussistenza di una contrasto della normativa nazionale con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali la quale “deve essere interpretata nel senso che non osta ad una disposizione nazionale come l’art. 14 decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall’art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in forza della quale il creditore, munito di titolo esecutivo relativo ad un pagamento non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti della suddetta amministrazione prima del decorrere del termine di 120 giorni dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo esecutivo“.
Segue il testo integrale:
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