Tar Lombardia: riammesso con la “supersospensiva” un prof escluso.

Commenta |242 Letture1 dicembre 2011

 

Anche il TAR Lombardia ha accolto con decreto inaudita altera parte (c.d. “supersospensiva”) le tesi prospettate da questo studio così riammettendo un aspirante DS al relativo concorso, le cui prove scritte sono già calendarizzate.

A breve la pubblicazione dell’ordinanza.

 

Riammessi i candidati esclusi al concorso per Dirigenti scolastici

Commenta |790 Letture25 novembre 2011

 

Il Presidente del Tar Puglia, accogliendo il ricorso presentato da questo studio in favore di vari iscritti alla CISL Scuola ha riammesso, con provvedimento inaudita altera parte, i candidati illegittimamente estromessi dalla prova preselettiva (ovviamente solo i ricorrenti).

Si tratta di un provvedimento cautelare d’urgenza di rara tempestività ed efficacia, utilizzato dalla Magistratura con estrema parsimonia; tanto rimanda presumibilmente ad una valutazione di particolare fondatezza ed “apparenza del diritto azionato” in ordine alle censure rappresentate dai ricorrenti a mezzo del loro difensore tutte riguardanti le modalità di concreto svolgimento della prova.

E’ così dimostrata, peraltro, la non necessarietà, nel caso di specie, di impugnare (in via diretta) il Bando di concorso innanzi al Tar Lazio nei termini giugulatori prospettati da qualcuno. Tali discutibili opinioni hanno ingenerato, infatti, inutili apprensioni ed allarmismi oltre che una “corsa al ricorso” (addirittura da parte di chi ancora non era stato escluso) non preceduta dalla necessaria ponderazione

Le stesse ragioni inducono ad essere particolarmente speranzosi ed ottimisti quanto alla conferma, anche nel merito, del suddetto provvedimento.

L’augurio per tutti è di poter sfruttare la possibilità offerta superando brillantemente anche la prova scritta ormai alle porte.

 

 

Personale ATA ex EE.LL.: anche la Cassazione dice si!

Commenta |1.337 Letture23 ottobre 2011

 

C’è sempre un Giudice a Berlino !

Prima o poi la Giustizia compie il suo corso…

E’ questa la convinzione che, da operatore del diritto, ho sempre sperato e cercato di infondere a chiunque abbia inteso rivolgersi al sottoscritto.

Difficile di questi tempi, anzi difficilissimo…

E’ per questo che v’è una soddisfazione ancor maggiore nell’annunciare, a tutti gli interessati che dopo la decisione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo di Strasburgo (caso Agrati), dopo la ancor più recente (e definitiva) pronuncia della Corte di Giustizia Europea (caso Scattolon),  anche la Corte di Cassazione nazionale, sezione lavoro, in  data 17 ottobre ha accolto il ricorso di un lavoratore a vedersi riconosciuta integralmente l’anzianità di servizio all’atto del trasferimento nel Comparto scuola !!!

Finalmente è possibile guardare con serenità e concreta speranza all’esito dei giudizi ancora in corso.

 

La Corte di Giustizia Europea ribadisce il pieno diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato come “precario”

Commenta |451 Letture10 settembre 2011

 

L’ampiezza delle motivazioni e l’estrema razionalità dei principi ribaditi, fanno sentenza della  Corte di Giustizia Europea del  8 settembre 2011 (causa C-177/10) probabilmente la “pietra tombale” sulle artificiose motivazioni addotte fino ad ora dal Ministero, volte a disconoscere il diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio prestata in regime di precariato.

Nell’estremo tentativo di porre un argine agli esiti di un contenzioso ormai avviato ad una piena vittoria per i lavoratori della scuola (numerosissime sono le sentenze già intervenute dalle Corti di merito), il Legislatore nazionale, piuttosto che uniformarsi ai principi comunitari ha tentato ancora una volta di eluderli con l’emanazione del D.L. del 25.9.2009 n° 134 il quale ha novellato l’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungendo il comma 14-bis che così recita: “I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo”.


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PRECARI STABILIZZATI !!!

3 Commenti |1.102 Letture18 luglio 2011

 

Il Tribunale di del lavoro di Trani dice di si alla stabilizzazione dei precari della Scuola.

Il Tribunale del lavoro di Trani, accogliendo le tesi difensive proposte da questo Studio,  ha dichiarato il diritto di due lavoratori della scuola (un docente ed un amministrativo), precari “di lungo corso”  a considerarsi assunti a tempo indeterminato fin dalla data del loro primo contratto.

Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di un risarcimento pari ad una mensilità per ogni anno di precariato.

Nella sentenza il Giudice ha sanzionato il M.I.U.R. per l’utilizzo abusivo dei contratti di lavoro precario, interpretando la normativa nazionale in maniera conforme ai principi comunitari espressi in una direttiva CEE (70 del 1999) che impegna gli Stati aderenti alla CEE a creare un quadro normativo per la prevenzione  e la repressione degli abusi derivanti dall’eccessivo precariato.

Nella legislazione italiana vigente è previsto il diritto di tutti i lavoratori (privati) che abbiano lavorato per più di tre anni ad essere “stabilizzati” di diritto, mentre è noto che vi sono nel pubblico impiego e soprattutto nella Scuola, lavoratori precari (docenti e non) che annualmente vengono assunti a tempo determinato per ricoprire supplenze e cattedre (stabilmente) vacanti.

La sentenza del Tribunale di Trani, lungamente motivata ed articolata, fa dunque ragione di questa ingiustificata discriminazione sanzionando anche il datore di lavoro pubblico che incorra in tale abuso.

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