I limiti della legge interpretativa

Commenta |7 gennaio 2009

 

Interessentissima pronucnia dal CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE il quale, con sentenza 15 dicembre 2008 n. 1050, ha negato all’art. 6, comma 1 bis, del D.L. n. 263/2006 convertito, con modificazioni nella legge 6/12/2006, n. 290, carattere interpretativo della legge 24 febbraio 1992, n. 225, atteso che la stessa norma non introduce disposizioni nuove e contrastanti con le precedenti

Di fondamentale interesse e quanto si legge nella parte motiva: ”I caratteri della legge interpretativa sussistono quando, rimanendo immutato il tenore testuale della disposizione interpretata, se ne chiarisca o precisi il significato o si privilegi, rendendola vincolante, una tra le tante interpretazioni possibili, essendo sufficiente che la scelta ermeneutica imposta dalla legge rientri fra le varianti compatibili con il tenore letterale del testo interpretato, stabilendo un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore

 

Titoli esecutivi: legittima la moratoria di 120 gg. in favore della p.a.

Commenta |5 novembre 2008

 

Con una decisione invero deludente, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto legittima la norma nazionale che concede alla pubblica amministrazione il termine di 120 gg., successivo alla notifica del titolo in forma esecutiva, per l’adempimento dell’obbligazione ivi contenuta.

Come noto, entro quel termine non è possibile per il cittadino intraprendere alcun atto esecutivo a difesa del proprio credito (art. 14 decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall’art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, Governo D’Alema).

Si tratta di una disposizione estremamente penalizzante per il cittadino il quale, non solo deve sopportare l’insostenibile durata del processo di cognizione per il riconscimento del proprio dirito ma, anche successivamente al riconoscimento della fondatezza della pretesa, si vede precluso, per ulteriori 4 mesi, la possibilità di agire in executiviis nei confronti dell’amministrazione; il tutto senza che vi sia, per quanto consta, una effettiva accelerazione dei tempi di pagamento, comunque affidati alla necessità del procedimento di esecuzione forzata.

Nel merito la Corte Europea ha ritenuto l’insussistenza di una contrasto della normativa nazionale con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali la quale “deve essere interpretata nel senso che non osta ad una disposizione nazionale come l’art. 14 decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall’art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in forza della quale il creditore, munito di titolo esecutivo relativo ad un pagamento non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti della suddetta amministrazione prima del decorrere del termine di 120 giorni dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo esecutivo“.

Segue il testo integrale:


Leggi tutto l’articolo

 

ATA ex EE.LL.: Si riapre la questione?

Commenta |31 ottobre 2008

 

Una recente ordinanza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della Legge n. 266/2005, per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 5 della Convenzione Europea dei Diritto dell’Uomo.

In particolare, ha ritenuto la Suprema Corte, che la parità delle parti innanzi al giudice (enunciata dalle anzidette norme) implica la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell’amministrazione della Giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione di una controversia o di una determinata categorie di controversie.

Pertanto la Corte Costituzionale dovrà nuovamente pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma in questione, sotto il diverso profilo su richiamato, e qualora pronunciasse l’illegittimità costituzionale della c.d. “norma di interpretazione autentica”, contenuta nella Legge FInanziaria 2006, si riaprirebbero le speranze per tutti gli ATA ex EE.LL. di vedersi riconosciuti i diritti invocati in giudizio.

 

Riparto di giurisdizione nelle liti tra sindacato e datore di lavoro

Commenta |14 maggio 2008

 

Con una recentissima pronuncia il Tribunale del lavoro di Bari, in composizione collegiale, ha definito i contorni entro i quali è destinata ad operare la propria giurisdizione e competenza funzionale in relazione alle controversie insorte tra associazioni sindacali e datori di lavoro. Si tratta di una pronuncia di particolare importanza per la singolarità della questione giuridica proposta e risolta dal giudicante.

In buona sostanza, afferma il giudice specializzato, la sua cognizione è limitata alle sole controversie individuali di lavoro, ovvero quelle tra i soggetti di rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato, individuati dall’art. 409 c.p.c.. La devoluzione al Giudice del lavoro di uletriori controversie necessita di un’apposita previsione legislativa. Tal normativa, peraltro è di strettissima interpretazione e quindi non è suscettibile di interpretazione estensiva.
Nel caso di specie la norma speciale è costituita dall’art. 63, comma terzo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che sancisce la competenza del Giudice del lavoro in relazione alle controversie promosse da organizzazioni sindacali «relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all’art. 40 e seguenti del presente decreto». Non tutte le controversie attinenti a rapporti sindacali, dunque, rientrano nella competenza del giudice del lavoro, bensì solo quelle attinenti alla contrattazione collettiva di cui agli artt. 40 e seguenti.


Leggi tutto l’articolo

 

Illegittima la diffusione online dei redditi 2005 da parte dell’Agenzia delle Entrate

Commenta |8 maggio 2008

 

In questo senso si è espressa l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali che, dopo aver immediatamente ordinato la sospensione della pubblicazione, ha concluso l’istruttoria imponendo all’Agenzia delle entratedi “far cessare definitivamente l’indiscriminata consultabilità, tramite il sito, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2005”.

Le ragioni giuridiche sottese a tale decisione sono strettamente legate alla ribadita prospettazione dei limiti nei poteri attribuiti dalla Legge all’Agenzia dell’entrate; il Dpr n.600/1973 stabilisce che al direttore dell’Agenzia delle entrate spetta solo il compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore. Inoltre l’inserimento dei dati in Internet, “appare di per sé non proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di questi dati”.

Di non poco momento anche la parte nella quale l’Autorità rammenta come l’Agenzia delle entrate abbia “ dilatato senza limiti il periodo di conoscibilità di dati che la legge stabilisce invece in un anno” e la censura relativa alla necessità drichiedere al Garante il parere preventivo prescritto per legge.

Con separato provvedimento all’Agenzia delle entrate è stata contestata, altresì l’assenza di un’idonea informativa ai contribuenti riguardo alla forma della diffusione dei loro dati, anche al fine di determinare la relativa sanzione amministrativa.

E’ evidente che tale provvedimento agevolerà le richieste risarcitorie di quei cittadini che intenderanno avvalersi della Giurisdizione per la tutela dei propri diritti violati.


Leggi tutto l’articolo